Il minore di 18 anni che commette un reato segue un procedimento penale diverso da quello per adulti. Infatti il procedimento penale ha luogo in un tribunale differente rispetto a quello per adulti e anche gli avvocati hanno un preparazione specifica sui minori: si tratta del Tribunale per i minorenni. Ricordiamoci che il minorenne è imputabile dai 14 ai 18 anni: ciò significa che il tredicenne non subisce alcun processo penale, nemmeno se dovesse uccidere una persona.
Quando un giovane tra i 14 e i 18 anni commette un reato, dunque viene arrestato (se colto in flagrante) o fermato (in quanto indiziato), le forze dell’ordine ne danno comunicazione al Pubblico Ministero e ai genitori o chi ne fa le veci. Il Pubblico Ministero decide tempestivamente la collocazione del minorenne:
- Presso l’abitazione famigliare qualora il tipo di reato, le modalità, l’età e la situazione famigliare lo consentano. Con questo provvedimento il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. In caso di violazioni della prescrizioni, il giudice può disporre la misura del collocamento in struttura (vedi punto successivo).
- Presso una comunità alla quale il minore è affidato, dove deve rispettare le prescrizioni su attività di studio o di lavoro e altre attività utili per la sua educazione. Nel caso di violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione dai cinque anni in su (ad es. Violenza sessuale, traffico di stupefacenti, rapina, devastazione e saccheggio, ricettazione, rissa, etc..).
- In custodia cautelare in carcere, solo per reati dolosi (dunque commessi consapevolmente dal minore) per i quali la legge stabilisce una pena dai nove anni in su (ad es. Omicidio, Traffico internazionale di stupefacenti, concorso in associazione a delinquere, etc..), nel caso di violenza sessuale o se il giudice ravvisa esigenze particolari attinenti l’attività di indagine che rischierebbero di compromettere le prove del reato stesso, se vi è il concreto pericolo che l’imputato commetta nuovamente il reato o che si dia alla fuga.
Questi sono i provvedimenti che vengono presi dal giudice nell’immediato. Poi ci sono le indagini preliminari e ci si possono presentare diverse possibilità:
- il fatto risulta tenue e occasionale e l’ulteriore corso del procedimento inciderebbe negativamente sulle esigenze educative del minorenne. Il giudice emette una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
- Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena da dodici anni in su; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno. Con l’ordinanza di sospensione si apre la cosiddetta messa alla prova, cioè il minorenne viene affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia: ciò non significa che entra in una comunità, la messa alla prova può essere svolta continuando a vivere presso l’abitazione abituale se ritenuta idonea. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato. La misura può essere revocata in caso di violazioni. Terminato il periodo di sospensione, se la messa alla prova ha dato esito positivo, il reato è estinto. Se l’esito è negativo, il processo riparte e dunque il minore può arrivare ad avere una condanna
- In caso di condanna il giudice può sostituire la pena del carcere (solo se inferiore ai 2 anni) con la semidetenzione o la libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
Il sistema è interamente improntato sul superiore interesse del minore, il quale viene comunque perseguito per il reato commesso, in ottica rieducativa e responsabilizzante.
Infine, ma non meno importante: sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento. Ma non sempre tutti lo ricordano.
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